Formula esecutiva e processo tributario: l’ordinanza n° 3097 del 02/02/2024

09/02/2024

E’ stata pubblicata l’ordinanza n. 3097 del 02/02/2024 con la quale la Corte di Cassazione ribadisce che il giudizio di ottemperanza è l’unico rimedio esperibile ai fini dell’esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti, ai sensi dell’art. 67 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, le sentenze delle Corti di giustizia tributarie sono immediatamente esecutive e, di conseguenza, è precluso al contribuente il ricorso all’esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile. Nello specifico la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dirigente dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia (oggi Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia) che aveva rifiutato il rilascio delle copie delle sentenze munite di formula esecutiva.