Sentenza del 20/12/2023 n. 3765/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Iva detraibile per i costi di noleggio delle “auto di cortesia”

E’ integralmente detraibile l’IVA sulle “auto di cortesia” in quanto beni che permettono l’espletamento dei servizi di assistenza post-vendita e, pertanto, soddisfano i requisiti richiesti dalla norma relativi all’esclusività, essenzialità e strumentalità con riguardo all’attività dell’impresa. In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lombarda ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di prime cure. I giudici hanno osservato che elemento discriminante per stabilire la detraibilità o meno dell'imposta assolta sull'acquisto di autoveicoli (e in particolare delle auto "di cortesia") e sulle relative spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione è la circostanza che gli stessi costituiscano l'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Nel caso di specie, la fornitura del servizio “auto di cortesia” deve necessariamente considerarsi tipicamente riconducibile all’attività di rivenditore e manutentore/riparatore di veicoli poiché facente parte dell’espletamento dei servizi di assistenza post-vendita.

Testo integrale della sentenza