Sentenza del 15/01/2024 n. 76/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Regime fiscale delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo nei porti

Le imprese che, ai sensi dell'art. 97 della legge 84/94, forniscono lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi specialistici complementari e accessori alle attività del porto sono pienamente assimilabili alle agenzie di somministrazione di lavoro. Di conseguenza, tali imprese beneficiano dello stesso trattamento fiscale delle agenzie di somministrazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha, quindi, respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate basandosi, tra l'altro, anche su un parere espresso in merito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, richiesto dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali ANCIP. Nel caso di specie le fatture emesse dall'impresa sono, pertanto, da ritenere esenti sia da IVA che da IRAP.

Testo integrale della sentenza