Corti di Giustizia Tributaria

Le Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado sono organi giurisdizionali deputati a decidere sui ricorsi presentati dalle parti processuali.
Nel primo grado di giudizio trattasi dei ricorsi presentati dai contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori.
Nel secondo grado di giudizio trattasi degli appelli presentati dai contribuenti o dall'amministrazione finanziaria e altri enti impositori che ritengono infondate le decisioni presenti nelle sentenze di primo grado.

Oggetto dei ricorsi

Appartengono alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria le controversie riguardanti:
• i tributi erariali e non erariali;
• il catasto e l'estimo;
• le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

Individuazione della Corte di Giustizia Tributaria competente

Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte dal cittadino nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella circoscrizione provinciale delle stesse Corti.

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado sono invece competenti per le impugnazioni contro le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado che hanno sede nella loro circoscrizione regionale.

Composizione della Corte di Giustizia Tributaria

Per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale, la Corte è organizzata in sezioni giudicanti, alle quali sono assegnati un presidente di sezione, un vicepresidente di sezione e due magistrati o giudici tributari; la prima sezione è sempre presieduta dal presidente della Corte.

All’interno della sezione, la trattazione della lite è affidata ad un collegio giudicante, che è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti, tra i quali è nominato il relatore, che ha il compito di esporre i fatti e le questioni della controversia. Nel primo grado di giudizio la trattazione delle controversie di valore fino a 5.000 euro è assegnata a un giudice monocratico; sono in ogni caso trattate collegialmente le liti di valore indeterminabile.