Ordinanza del 09/06/2023 n. 16454/5 - Corte di cassazione

L’assenza della sottoscrizione di un atto introduttivo nativo digitale

È configurabile il vizio dell’inesistenza giuridica nel caso di notifica a mezzo PEC di un ricorso per Cassazione nativo digitale, privo della sottoscrizione dell’avvocato che lo ha formato. In tale ipotesi, infatti, il vizio, riguardando la fase di formazione dell’atto processuale, determinerebbe una carenza strutturale non sanabile.
Di conseguenza, non sembra applicabile all’atto introduttivo nativo digitale un trattamento giuridico diverso rispetto al medesimo atto redatto in forma analogica. Quest’ultimo, secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, è da ritenersi inesistente in mancanza di sottoscrizione da parte dell’avvocato, in applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, estendibile a tutti gli atti processuali (Cass. 3379/2019).
Sulla base di tali argomentazioni, i giudici della Suprema Corte, hanno trasmesso gli atti al primo presidente per l’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite, essendosi discostati, nel caso in esame, dall’orientamento precedentemente espresso dalle stesse, secondo cui l’assenza di sottoscrizione sul ricorso in Cassazione nativo digitale comporta la nullità dell’atto processuale, sanabile ove sia possibile risalire alla sua paternità (Cass. S.U. n. 22438/2018).

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