Sentenza del 30/11/2023 n. 14184/6 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Registri pubblici e indirizzi PEC per le notifiche

L'art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”. Spiega la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che la notifica dell’atto impositivo risulta rituale, anche sulla scorta di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale “nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC” (Cass. SS.UU. n. 15979/22). 

Testo integrale della sentenza