Sentenza del 12/05/2017 n. 11886/5 - Corte di cassazione

Anche le società autostradali sono tenute al pagamento della Tosap

E’ soggetta al pagamento della Tosap l’occupazione di suolo pubblico da parte dell’impresa che, in forza di concessione statale, provvede all’esecuzione di lavori finalizzati alla costruzione di infrastrutture legate alla rete autostradale. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della Società Autostrada Ligure Toscana, afferma che tale occupazione “debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada assoggettata alla tassa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 507 del 1993 in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata, di regola, non superiore a trenta anni”. In base a tale principio, quindi, l’invocata esenzione prevista dall’art. 49, lett. a del d. lgs. n. 507 del 1993 non spetta poiché il bene risulta gestito in maniera pienamente autonoma dal concessionario e non quale mero sostituto dello stato nello sfruttamento dei beni.

 

Testo integrale della sentenza