Sentenza del 23/01/2024 n. 113/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Cartella di pagamento: notifica a mezzo PEC e firma digitale

La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale. In forza di tale assunto, ribadito da una recente pronuncia dei giudici di legittimità (Cass. n. 28852/2023), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha respinto l’appello del contribuente. Nel caso specifico, quest’ultimo sosteneva che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviatagli tramite PEC, rendesse inesistente la notificazione. Spiegano, invece, i giudici toscani che l'esistenza dell'atto non dipende dall’apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973.

Testo integrale della sentenza