Sentenza del 04/03/2024 n. 163/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Contributi per la segnaletica portuale

I contributi pretesi dallo Stato nei confronti della Provincia, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l’esercizio ed il mantenimento di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel Porto sono devoluti alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria. In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. A supporto della propria decisione i giudici hanno tenuto conto di quanto stabilito dalla recente sentenza n. 7278/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti. In primo luogo, la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; in secondo luogo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; in terzo luogo, le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Nella fattispecie, ravvisando la presenza di tutti i summenzionati requisiti, i giudici liguri hanno affermato la non debenza del contributo.

Testo integrale della sentenza