Sentenza del 26/02/2024 n. 631/6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Contributo perequativo ex Decreto Sostegni-bis

Al fine di fruire del contributo perequativo “a fondo perduto” a sostegno degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia, il Decreto Sostegni-bis (art.1. D.L. 73/2021) prevede il rispetto di alcuni requisiti. Tra i principali vi è, in primo luogo, l’esistenza di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, in secondo luogo, la dimostrazione di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano, dopo aver verificato la sussistenza di entrambi i requisiti, ha ritenuto legittima l’erogazione del contributo e, dunque, non meritevole di accoglimento l’appello dell’Ufficio. Nella fattispecie l’Ufficio finanziario aveva scartato la richiesta del contribuente poiché la partita Iva non risultava essere attiva al momento della richiesta. Il predetto Ufficio aveva, infatti, erroneamente ritenuto tale fase dirimente ai fini dell’erogazione del contributo e non, come richiesto dalla norma e dimostrato in giudizio dal resistente, l’esistenza della partita IVA al momento di entrata in vigore del decreto.

Testo integrale della sentenza