Sentenza del 23/06/2022 n. 567/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Contributo unificato nel giudizio amministrativo

Il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando ha per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. Nel caso di specie, con i motivi aggiunti sono impugnati – in sede amministrativa -  i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante, conseguenti ad atti di aggiudicazione già oggetto di gravame. La CTR Liguria ha considerato che tali motivi aggiuntivi, seppur impropri, non comportano un ampliamento considerevole della prima domanda, stante la stretta connessione che vi è tra l’aggiudicazione della gara e il contratto d’appalto di servizi, segmenti del medesimo procedimento amministrativo. Pertanto, i giudici d’appello hanno confermato la sentenza di primo grado, secondo la quale non è dovuto un ulteriore contributo unificato.

Testo integrale della sentenza