Sentenza del 10/01/2024 n. 12/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Umbria

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, incombe sull’impresa l’onere di provare l’esistenza dei requisiti che la legge prevede per il conseguimento dell’agevolazione fiscale. In particolare, il contribuente è tenuto a dimostrare non solo l’appartenenza dell’attività ad una delle tipologie elencate dai commi 4 e 5 dell’art. 3, ma anche che la stessa sia stata svolta nel periodo di imposta individuato dalla legge, ovvero tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019. Tale è il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, che ha respinto l’appello della società ricorrente. Nella fattispecie i giudici umbri hanno rilevato che, sulla base della consulenza tecnica disposta d’ufficio, la società non era stata in grado di documentare lo svolgimento di attività di ricerca, per l’ammontare dichiarato, nell’anno oggetto di controversia.

Testo integrale della sentenza