Sentenza del 04/01/2024 n. 4/1 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste

Dazi sulle merci importate dalla Turchia ma di origine cinese

In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce. Di conseguenza, nel caso di esportazione di merce prodotta con pezzi di assemblaggio provenienti da un Paese terzo, le dichiarazioni che vengono riportate nel verbale del verificatore, costituiscono elemento di prova che il giudice deve in ogni caso valutare e può disattendere in caso di motivata inattendibilità. Nel caso in esame il giudice ha provveduto, pertanto, all’annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle agevolazioni e di recupero a posteriori dei dazi. Occorre, infatti, fare riferimento all'attività, svolta in Turchia, di montaggio, assemblaggio, verifica della funzionalità elettrica e meccanica dei singoli componenti dei prodotti importati dalla Cina. Tale processo ha comportato indiscutibilmente lo svolgimento di un “complesso stadio produttivo” che ha inciso notevolmente sul valore del singolo bene poi introdotto in Italia.

Testo integrale della sentenza