Ordinanza del 05/07/2017 n. 16561/5 - Corte di cassazione

Deducibilità degli interessi attivi di mora

Nessuna norma autorizza una deroga, per gli interessi attivi di mora, ai criteri d’imputazione per competenza fissati dall’art. 75 t.u.i.r. per tutti i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva recuperato a tassazione interessi attivi di mora ritenendoli passività non deducibili, in quanto non ancora effettivamente sopportate. Gli ermellini ribadiscono inoltre che le penalità contrattuali per ritardata consegna risultano sempre inerenti all’attività d’impresa (Cass. n. 19702/2017) in quanto prive di natura sanzionatoria poichè assolvono la funzione di rafforzare il vincolo negoziale.

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