Sentenza del 05/06/2023 n. 130/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

Ditta individuale e coobbligazione solidale

Nel caso di riqualificazione fiscale di una associazione in ditta individuale, non è sindacabile la scelta dell’Amministrazione finanziaria di accertare le maggiori imposte nei soli confronti del presidente dell’associazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata ha rilevato che, nell’ambito dell’istituto dell’obbligazione solidale passiva, è facoltà del fisco, quale creditore, agire nei confronti di un solo debitore potendo, comunque, il destinatario dell’atto agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati. In base a tale principio i Giudici lucani  hanno rigettato il ricorso presentato dall’appellante e confermato l’esito del giudizio di primo grado.

Testo integrale della sentenza