Sentenza del 20/02/2024 n. 648/29 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Errata qualificazione della categoria reddituale

La diversa qualificazione della fonte di produzione della ricchezza non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale. Di conseguenza l'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell'avviso di accertamento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a determinare la nullità dell'avviso. In base a tale ragionamento, esplicitato tra l’altro dalla corte di Cassazione nella sentenza n. 16246/2015, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie il contribuente, che esercitava l’attività di deejay, era, infatti, stato erroneamente classificato come imprenditore e non come lavoratore autonomo. Tale erronea classificazione, a parere dei giudici baresi, non può giustificare l’annullamento dell’avviso di accertamento ma può avere conseguenze solo dal punto di vista della individuazione della pretesa fiscale.

Testo integrale della sentenza