Sentenza del 24/06/2022 n. 7650/3 - Comm. Trib. Prov. di Roma

Il diniego di rimborso per l’IRBA versata

La CTP di Roma ha statuito che non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti. I giudici capitolini, uniformandosi all’orientamento di altre sezioni della stessa CTP (ex multis, sent. n. 3165/20), hanno rigettato l’istanza di rimborso evidenziando che non si ravvisano elementi per ritenere il tributo in contrasto con il dettato costituzionale (artt. 3, 53, 117 e 119 Cost.), in quanto il cd. federalismo fiscale ha legittimato trattamenti fiscali differenziati in ragione della potestà normativa riconosciuta ad ogni singola regione. Infine, il Collegio ha affermato che sebbene l’IRBA sia stata abrogata con la legge di bilancio 2021, detta abrogazione non ha efficacia retroattiva. Dunque, nella fattispecie in esame, relativa agli anni 2016-2020, l’imposta è dovuta in quanto la Regione Lazio ha istituito il tributo nell'anno 2011.

Testo integrale della sentenza