Sentenza del 02/01/2024 n. 1/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Il nuovo articolo 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992

La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre 2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria. La citata disposizione, infatti, si limita semplicemente ad affermare che è l'Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell'accertamento, senza giungere, come preteso dal contribuente, ad attribuire ogni onere probatorio all'Agenzia delle entrate. Alla luce di tale interpretazione la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha, dunque, respinto l’appello del contribuente e ribadito l’esito del giudizio di primo grado. Nella fattispecie, la frode carosello fondata sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti è, pertanto, confermata, non avendo la contribuente assolto l’onere di dimostrare l'esistenza dei crediti utilizzati in compensazione.

Testo integrale della sentenza