Sentenza del 30/12/2021 n. 1031/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di registro e sentenza di revoca della donazione

Il trasferimento di un bene in seguito a sentenza di revoca della donazione sconta l’imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa. A tale conclusione è giunta la CTR ligure, in linea con quanto già affermato dai giudici di primo grado. La revocazione di cui all’art. 800 c.c. costituisce, infatti, una causa di inefficacia sopravvenuta della donazione, con effetto traslativo inverso rispetto a questa. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la revocazione della donazione è una statuizione giudiziale di carattere costitutivo ed eccezionale e, pertanto, non si configura come una sentenza dichiarativa di un vizio genetico del negozio a titolo gratuito e nemmeno come una risoluzione contrattuale. Nel caso di specie risulta non meritevole di accoglimento la tesi del contribuente che aveva inteso la sentenza in oggetto di mero accertamento di un diritto di credito del donante e, di conseguenza, soggetta a imposta fissa.

Testo integrale della sentenza