Sentenza del 25/01/2024 n. 270/6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Imposta di successione e curatore dell'eredità giacente

Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità. Peraltro il curatore non è certamente un erede né il possessore di beni mobili e immobili, reperiti e facenti parte dell’asse ereditario, in quanto non ne può liberamente disporre e tutte le sue attività sono soggette alla vigilanza del Giudice, con autorizzazioni preventive e controlli successivi. In base a tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia si è, dunque, discostata dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria che, alla luce della risposta ad interpello n. 587 del 15 settembre 2021, richiede il pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali al curatore dell'eredità giacente, senza tener conto della natura giuridica dell'istituto civilistico.

Testo integrale della sentenza