Sentenza del 12/10/2015 n. 19704/Sez. unite - Corte di cassazione

Impugnabilità della cartella di pagamento non regolarmente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo.

"È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n° 546 del 1992".
Lo dicono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accogliendo, con la sentenza 19704, il ricorso di una società che aveva impugnato una cartella che le era rimasta assolutamente sconosciuta affermando di essere venuta a conoscenza della relativa obbligazione tributaria solo dall'estratto di ruolo rilasciato, su propria richiesta, dal concessionario della riscossione.
Gli ermellini sottolineano la differenza di natura giuridica tra "ruolo" ed "estratto di ruolo", definendo il primo come atto impositivo tipico (espressamente inserito nell'elenco dell'art. 19 del D.lgs. n° 546 del 1992 tra gli "atti impugnabili") e il secondo come mero documento formato dal concessionario della riscossione inidoneo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva diretta o indiretta.
Stante la differenza tra i due istituti, i giudici ritengono che, se una cartella non validamente notificata e dunque non impugnabile continuasse a essere tale pur dopo esserne venuti a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta dell'interessato, ciò configurerebbe una immotivata compressione del diritto del contribuente alla propria tutela giurisdizionale.

Testo integrale della sentenza