Sentenza del 08/03/2024 n. 1730/13 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Impugnabilità della comunicazione di presa in carico

La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile. Secondo la Corte di giustizia tributaria della Campania ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell’elenco degli atti impugnabili previsti per legge. Spiegano i giudici che una moderna lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conducono a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (Cass. 21254/2023). Nel caso di specie, la comunicazione di presa in carico risulta esser il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza della pretesa ed è, pertanto, legittimamente impugnabile.

Testo integrale della sentenza