Sentenza del 28/06/2022 n. 1811/22 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Inammissibilità del ricorso

L’inammissibilità del gravame esclude sempre il vaglio del merito. Alla luce di tale principio la Commissione tributaria regionale pugliese ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo meritevoli di apprezzamento le conclusioni dell’Agenzia delle entrate. Sul punto, in linea con l’insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (ss. uu. 3840/2007), i giudici pugliesi spiegano che l’inammissibilità preclude la valutazione del merito, determinando l’esercizio di una “potestas iudicandi” ormai del tutto svuotata. Nel caso di specie è, di conseguenza, da ritenersi come “tamquam non esset” la pronuncia della CTP sul merito dopo che la stessa aveva statuito l’inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre la scadenza del termine.

Testo integrale della sentenza