Sentenza del 19/10/2021 n. 243/1 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale

L’iscrizione ipotecaria, di cui all’articolo 77 del D.p.r. 602 del 1973, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale qualora l’obbligazione tributaria, per la quale si procede a riscossione coattiva, sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della stessa. A tale conclusione è giunta la CTR lucana che, nel pronunciarsi su un appello del contribuente avverso la sfavorevole pronuncia della CTP di Potenza, ha ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20998/2018 in tema di riscossione coattiva delle imposte. Di conseguenza, spiegano i giudici di secondo grado che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Testo integrale della sentenza