Ordinanza del 30/11/2017 n. 28695/5 - Corte di cassazione

Le spese per l’organizzazione di convegni medici rientrano tra quelle di rappresentanza

Le spese sostenute per l’organizzazione di convegni medici rientrano tra le spese di rappresentanza e non tra quelle di pubblicità. La Corte di Cassazione ha deciso per il rinvio alla competente CTR del caso in esame poiché quest’ultima, mentre, da un lato, aveva correttamente ricondotto le spese di ospitalità a quelle di rappresentanza, dall’altro, aveva indistintamente qualificato le spese “per l’organizzazione dei convegni e spese di trasferimento” come di pubblicità sul solo presupposto che l’organizzazione dei convegni rispondesse alla finalità di portare a conoscenza l’offerta del prodotto. La Suprema Corte richiama il proprio orientamento contenuto nella sentenza n. 3087 del 2016, secondo la quale costituiscono spese di rappresentanza quelle volte ad accrescere l’immagine o il prestigio dell’azienda, mentre sono spese di pubblicità quelle sostenute per iniziative rivolte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque all’attività svolta. Sul punto i supremi giudici rilevano anche una sensibile oscillazione della giurisprudenza sul caso di specie poiché le spese sostenute per l’organizzazione di congressi e convegni di breve durata, mentre in passato erano incluse tra quelle pubblicitarie (Cass. nn. 25053/2006 e 15268/2000), più recentemente sono state ricondotte alle spese di rappresentanza (Cass. nn. 2276/2011 e 21270/2008).

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