Sentenza del 01/12/2017 n. 249 - Corte Costituzionale

Legittima la revisione del classamento per gli immobili ubicati in “microzone”

È costituzionalmente legittima la norma (art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) che prevede il riclassamento di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138) e il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell’applicazione dell’imposta immobiliare, si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. La Consulta ha, così, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, sollevata dalla CTR del Lazio con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Nello specifico la Corte ha ritenuto che la censura relativa all’art. 3 della Costituzione non sia riferibile alla previsione della norma ma sia ricollegabile a circostanze contingenti, quale la maggiore o minore sollecitudine del Comune di riferimento nel formulare la richiesta all’Agenzia del Territorio. Per quanto riguarda, invece, i profili di incostituzionalità della norma in relazione all’art. 53 i giudici hanno spiegato come l’adeguamento della rendita catastale derivante dall’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona sia del tutto ragionevole in quanto volto ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo. Infine la Consulta ha bocciato la censura riferita all’art. 97 in quanto risulta incomprensibile come il rischio che l’Amministrazione sia esposta ad azioni giudiziarie possa rilevare nel senso dell’incostituzionalità di una disciplina.

Testo integrale della sentenza