Sentenza del 04/12/2018 n. 1200/8 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Non sono soggette a imposte le concessioni demaniali delle autorità portuali a terzi

Le autorità portuali, quali enti pubblici non economici, non sono sottoposte ad imposizione fiscale sui canoni pattuiti a fronte delle concessioni demaniali. La CTR ligure ha così rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato il mancato assoggettamento ad imposte sui redditi e IVA dei canoni derivanti da concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali a terzi. La natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali è stata, infatti, legislativamente affermata dall’art. 1, comma 993, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui gli stessi non perseguono alcun fine di lucro, né operano su mercati contendibili. Da ciò deriva la loro inclusione nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 con conseguente applicabilità a fini fiscali di quanto previstodall’art. 74 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), ovvero l’esclusione assoluta di ogni imposizione fiscale. In conclusione, e in adesione anche a quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11261/2015, i giudici liguri affermano più in generale che i canoni di locazione di aree demaniali non possono essere ritenuti redditi fondiari di natura diversa ex art. 67 c.1 lett. E) del TUIR.

Testo integrale della sentenza