Sentenza del 19/01/2024 n. 846/36 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Notifica da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri

La notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici registri, non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell’oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese. Pertanto, al fine di provare la validità della notifica via PEC, è sufficiente l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento. Alla luce di tale principio, confermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 6015/2023; Cass SU, sent. n. 15979/2022), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha ritenuto infondato il motivo dedotto in giudizio dal ricorrente. Nel caso di specie, quest’ultimo aveva impugnato la cartella di pagamento per far valere l’inesistenza della notifica effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi.

Testo integrale della sentenza