Sentenza del 27/09/2017 n. 3719/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notifica degli atti tributari alla società fallita

Gli atti di natura tributaria precedenti la dichiarazione di fallimento del contribuente, anche se intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre gli atti successivi devono indicare come destinataria l’impresa soggetta alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore. La CTR siciliana, partendo da tale principio espresso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 12893 del 2007 e 2803 del 2010, ha ribaltato l’esito del primo grado ed accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, infatti, sia il ruolo che la cartella esattoriale erano stati formati in data precedente la dichiarazione di fallimento, per cui la loro intestazione alla società contribuente, unita alla notifica al curatore fallimentare che al momento ne aveva la legale rappresentanza, risulta corretta.

Testo integrale della sentenza