Sentenza del 12/01/2024 n. 128/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Processo tributario e principio di “equità sostitutiva”

Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. Alla luce di tale principio, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10875/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado. Quest’ultima, infatti, pur riconoscendo che il contribuente non avesse superato la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, aveva comunque reputato eccesivo il reddito accertato, così da statuirne secondo equità una corposa riduzione. Sul punto il collegio calabrese spiega che il giudice tributario non è dotato di poteri di “equità sostitutiva”, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve sempre dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio.

Testo integrale della sentenza