Sentenza del 12/01/2024 n. 30/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna

Rilevanza ai fini reddituali delle movimentazioni bancarie

L'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del quale versamenti e prelevamenti bancari danno origine ad una presunzione legale relativa di maggior reddito non dichiarato, salva la prova contraria a carico del contribuente, deriva dall'applicazione in campo tributario dei principi generali fissati negli artt. 2727 e 2728 c.c. La legge trae, infatti, tale presunzione da un fatto noto, come il versamento o il prelevamento bancario, per risalire a un fatto ignorato, come l'occultamento di reddito, dispensando da qualunque prova il fisco, a cui favore è stabilita. Di conseguenza tale "presunzione legale" non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica dimostrazione che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili. In base a tali considerazioni, da ultimo ribadite dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30 giugno 2020, n. 13112, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna ha parzialmente accolto l'appello del contribuente. Nel caso di specie, infatti, i giudici hanno condiviso le doglianze dell'appellante in relazione ai bonifici privi di rilevanza reddituale, mentre hanno confermato le ragioni dell'ente impositore con riguardo ai bonifici per i quali il contribuente non è stato in grado di fornire prove analitiche di quanto sostenuto.

Testo integrale della sentenza