Sentenza del 16/09/2023 n. 26338/5 - Corte di cassazione

Rimborsi Irap e autonomia organizzazione

Al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'"autonoma organizzazione", non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto all'esercizio dell'attività del soggetto passivo. In base a tale ragionamento, desunto dalle precedenti pronunce (Corte di Cassazione sentenza n. 27423 del 29/10/2018 e ordinanza n. 30085 del 19/11/2019), i giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso del professionista soccombente in secondo grado. Ciò in quanto la Corte di giustizia tributaria non ha proceduto ad un'analisi critica della “consistenza degli elementi idonei a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma” in rapporto ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. In particolare, i giudici di appello non sono stati in grado di dimostrare la rilevanza e l’incidenza dell'apporto degli altri professionisti rispetto all'attività del contribuente produttiva del reddito complessivo dichiarato.

Testo integrale dell'ordinanza