Sentenza del 08/03/2024 n. 1989/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Sentenze della Corte di giustizia europea e rapporti già definiti

Le pronunzie della Corte di giustizia dell’Unione europea, così come quelle della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una norma nazionale, non incidono sui rapporti già definiti. Questi ultimi devono essere intesi come tutti quelli in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile, ovvero non sia stato impugnato l’atto applicativo, oppure siano maturate la prescrizione e la decadenza. Alla luce di tale principio, esposto dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13676/2014) la Corte di giustizia tributaria di secondo grado siciliana ha confermato l’esito del giudizio di primo grado favorevole all’Ufficio.  Nella fattispecie, il contribuente aveva insistito per il riconoscimento del diritto al rimborso della somma pari al 50% della ritenuta IRPEF a tassazione separata subìta sulle somme erogategli per incentivo all’esodo. Lo stesso sosteneva, infatti, che il termine dei 48 mesi per la presentazione della istanza di rimborso sarebbe dovuto decorrere dall’ordinanza della CGUE del 16 gennaio 2008, che aveva esteso il beneficio fiscale anche agli uomini, e non dalla data del versamento, come stabilito dall’art. 38 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Testo integrale della sentenza