Ordinanza del 07/11/2017 n. 26419/6 - Corte di cassazione

Si paga l’accisa anche sui prodotti oggetto di furto

L’abbuono dell’accisa è previsto solo quando gli ammanchi di prodotto sono riconducibili alle perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto. Resta escluso, secondo la Suprema Corte, anche in base alla propria costante giurisprudenza sul tema (Cass. sentt. nn. 16966/2016, 25990/2013, 27825/2007) il furto ad opera di terzi, la cui equiparazione al caso fortuito era, invece, posta alla base delle pronunce di primo e secondo grado, favorevoli al contribuente. I giudici di legittimità spiegano che il pagamento dell’imposta è abbuonato solo nell’ipotesi di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale.

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