Sentenza del 04/03/2024 n. 236/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

TARIP e riparto di giurisdizione

In caso nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune. Conseguenza immediata di tale tipologia di organizzazione della raccolta dei rifiuti è, secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione (ord. n. 11290/2021) la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha pronunciato il proprio difetto di giurisdizione poiché il comune appellato, attraverso proprio regolamento, aveva effettivamente organizzato la raccolta puntuale dei rifiuti, elencando per ciascuna tipologia di contenitore fornito all’utente il costo per passaggio di raccolta, commisurando la tariffa alla modalità di raccolta ed al servizio reso.

Testo integrale della sentenza